Eco-Recuperi ha realizzato un Manuale per la Gestione dei Rifiuti per fornire ai propri clienti uno strumento tecnico-normativo per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi originatisi dall’attività produttiva all’interno delle aziende e nello specifico negli uffici.
In questa pagina vengono elencati in forma sintetica i punti principali trattati all’interno del documento.
In fondo alla pagina trovate il link per scaricare il Manuale di Gestione Rifiuti di Eco-Recuperi in PDF, con tutte le informazioni aggiornate e dettagliate.
Nel manuale vengono illustrate tutte le RESPONSABILITA’ A CARICO DEL PRODUTTORE DEI RIFIUTI:
1. Codifica del rifiuto
Il produttore verifica il proprio processo produttivo e ove necessario svolge le analisi chimiche per definire il codice CER e la pericolosità dei propri rifiuti.
La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore che assegna lo specifico Codice Cer prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione. Ciò premesso, 3 sono i casi che possono verificarsi:
2. Corretta gestione del Deposito Temporaneo
Il Deposito Temporaneo è il raggruppamento dei rifiuti effettuato prima della raccolta nel luogo in cui gli stessi vengono prodotti. Le Caratteristiche del deposito temporaneo sono:
a) I rifiuti in deposito temporaneo devono essere suddivisi per tipologia in contenitori appositamente etichettati;
b) deve essere ubicato in area/locale idoneo e custodito.
c) deve rispettare precisi criteri quantitativi o temporali: i rifiuti devono essere raccolti ed avviati ad operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore di rifiuti
– con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalla quantità in deposito
– quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 mc di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorchè il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.
I tempi di giacenza si misurano fondamentalmente in base alle registrazioni di messa in carico fatte sul registro di carico-scarico.
3. Controllo delle autorizzazioni dei propri fornitori
Il produttore ha l’onere di verificare le autorizzazioni del trasportatore incaricato e dell’ impianto di recupero/smaltimento al quale spedisce il rifiuto e, qualora sia presente, dell’intermediario con/senza detenzione di rifiuti. Il produttore di rifiuti conserva l’onere del corretto avvio allo smaltimento o recupero fino alla destinazione finale senza possibilità di “cessione” a terzi a qualunque titolo della sua responsabilità.
Il Produttore non si spoglia della responsabilità dei suoi rifiuti semplicemente consegnandoli al trasportatore terzo, ma conserva l’onere di vigilanza circa il buon esito del viaggio dei rifiuti verso il sito finale che DEVE ESSERE NECESSARIAMENTE CONOSCIUTO e VERIFICATO sia dal produttore sia dal trasportatore al momento della partenza.
4. Gestione documentale – Formulario
Il formulario d’identificazione rifiuti FIR, è il documento di identificazione dei rifiuti che accompagna il trasporto dei rifiuti.
Il formulario deve essere conforme al modello contenuto nel DM 145/1998 e le regole da osservare per la tenuta del formulario sono integrate dalla Circolare Interministeriale 4 agosto 1998.
5.Gestione documentale – Registro carico/scarico
E’ previsto l’obbligo di tenuta di un registro di carico-scarico su cui devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti per i seguenti soggetti:
PRODUTTORI DI RIFIUTI OBBLIGATI ALLA TENUTA DEL REGISTRO
(art.189 comma 3 del d.lgs 152/2006 e smi)
Imprese ed enti produttori iniziali di RIFIUTI PERICOLOSI
Imprenditori agricoli con un volume d’affari superiori a 8000€ che producono RIFIUTI PERICOLOSI
Imprese ed enti con più di 10 DIPENDENTI e che sono produttori di RIFIUTI NON PERICOLOSI che rientrano in una delle categorie di cui all’art.184 comma 3 lettere :
c) rifiuti da lavorazioni industriali
d) rifiuti da lavorazioni artigianali
g) rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.
6. Gestione documentale – Elaborazione MUD
Tutti i soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico devono comunicare al Catasto dei Rifiuti (presso le Camere di Commercio di competenza) le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle loro attivitàentro il 30 aprile di ogni anno tramite il MUD – Modello Unico Dichiarazione ambientale.
Per una lettura più dettagliata delle Responsabilità e Oneri in capo al Produttore di Rifiuti speciali vi rimandiamo al nostro Manuale di Gestione Rifiuti
Per quanto riguarda la Corretta Gestione Documentale vi invitiamo a consultare anche la pagina relativa alle Istruzioni Operative per la gestione dei rifiuti