DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI
Ogni azienda, durante la sua attività di produzione di beni o erogazione di servizi, produce dei rifiuti; Questi devono essere smaltiti correttamente da aziende autorizzate come rifiuti speciali. Capita che questi rifiuti siano di diversa natura (rifiuti pericolosi o non pericolosi, diverso stato fisico, diversa quantità e dimensioni, ecc..) e che passi del tempo prima che vengano ritirati. Per questo motivo, c’è una normativa che regola lo stoccaggio dei rifiuti prima del ritiro e avvio verso impianti specializzati.
Il raggruppamento di rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento è denominato deposito temporaneo, esso consiste nel raggruppamento di rifiuti effettuato prima della raccolta nel luogo in cui gli stessi sono prodotti.
La definizione:
Articolo 183 comma 1 lett bb) D.lgs 152/2006
- bb) “deposito temporaneo prima della raccolta”: il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell’art. 185 -bis.
Si tratta di come devono essere disposti i rifiuti in sicurezza nel luogo in cui sono stati prodotti, da intendersi l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione degli stessi. I rifiuti devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio, l’imballaggio e l’etichettatura dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente alla normativa. Per quanto riguarda il limite volumetrico e temporale è a discrezione del produttore:
1) raggruppare in deposito temporaneo all’interno del proprio luogo di produzione un quantitativo illimitato di rifiuti pericolosi provvedendo alla raccolta e all’avvio alle operazioni di recupero o di smaltimento entro il termine massimo di tre mesi;
2) raggruppare in deposito temporaneo all’interno del proprio luogo di produzione un quantitativo massimo di 30 metri cubi di rifiuti, di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi, anche se ciò avviene dopo più di tre mesi; tuttavia, anche se non si è raggiunto il quantitativo massimo, il termine di giacenza non può superare mai un anno.
Durante lo stoccaggio, i rifiuti, devono essere divisi per categorie omogenee, essi infatti non possono assolutamente essere miscelati/mischiati in uno stesso contenitore. Ogni rifiuto deve essere classificato con un codice EER che determina l’entità del rifiuto e la sua pericolosità, il codice deve essere posizionato in maniera visibile perché serve per identificare il rifiuto. Durante lo stoccaggio provvisorio, la natura e la pericolosità dei rifiuti, i contenitori fissi e mobili, devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di stoccaggio; le etichette devono essere ben visibili per dimensioni e collocazione a norma di legge.
I rifiuti quindi, devono essere collocati correttamente in deposito temporaneo in questo modo:
- Rifiuti separati per codice EER
- Ogni rifiuto provvisto di etichettatura riportante le caratteristiche del rifiuto, il quantitativo e il codice EER
- Rifiuti liquidi: Bacini di contenimento
Il superamento delle condizioni sopra indicate configura un deposito incontrollato di rifiuti o uno stoccaggio, soggetto ad autorizzazione.
Precisamente, l’art. 255 punisce chiunque abbandona o deposita rifiuti, ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee, con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro (la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi); mentre l’art. 256, comma 2, stabilisce che “le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2”. Questo per quanto riguarda la normativa italiana.
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