Con l’arrivo di giugno si avvicina il termine per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) per l’anno 2025. Grazie al DPCM pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 28 febbraio 2025, la scadenza è stata prorogata al 28 giugno 2025, concedendo alle aziende ulteriori settimane per adempiere all’obbligo tele matico.
Proroga e modalità di invio
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) relativo al MUD 2025 è stato ufficializzato in Gazzetta Ufficiale il 28 febbraio 2025. In esso è sancita la proroga della scadenza al 28 giugno 2025, valida per tutte le imprese obbligate alla dichiarazione, compresi i gestori di rifiuti.
La presentazione del MUD va effettuata esclusivamente in modalità telematica, tramite l’applicazione online attiva sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).
Chi deve presentare il MUD 2025
Sono obbligati alla trasmissione del MUD (uno per ciascuna unità locale) i seguenti soggetti:
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Chiunque svolga professionalmente attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
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Commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione;
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Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
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Produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
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Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi (come da art. 184 c. 3 lett. c), d) e g) del D.Lgs. 152/2006) con oltre 10 dipendenti;
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Consorzi e sistemi riconosciuti per il recupero e riciclaggio di rifiuti (esclusi quelli per imballaggi, soggetti a distinta comunicazione);
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Gestori del servizio pubblico di raccolta e del circuito organizzato di raccolta dei rifiuti speciali
MUD: chi è esonerato dalla dichiarazione?
Non devono presentare il MUD 2025:
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Soggetti che producono solo rifiuti non pericolosi trasportati in conto proprio;
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Imprese/enti con ≤10 dipendenti che generano rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali, fanghi da potabilizzazione o depurazione, fumi, fosse settiche e reti fognarie;
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Imprese di demolizione o costruzione e attività di commercio o servizio (solo rifiuti non pericolosi);
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Imprenditori agricoli con fatturato annuo ≤8.000 € e liberi professionisti non organizzati in impresa (anche se producono rifiuti pericolosi), che assolvono l’obbligo tramite conservazione del formulario o documento di conferimento;
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Operatori sanitari ed estetisti (attività a rischio infettivo) .
Inoltre, chi nel corso del 2024 non ha movimentato rifiuti non deve neppure inviare la dichiarazione “in bianco”.
Attenzione alle sanzioni
La presentazione tardiva o inesatta del MUD comporta sanzioni amministrative pecuniarie, il cui importo varia in base alla gravità dell’irregolarità e al ritardo accumulato. Per evitare sanzioni, è fondamentale completare l’invio entro il 28 giugno 2025 e conservare copia della ricevuta telematica.