MUD 2023

Con Decreto del Presidente della Consiglio dei ministri del 3 febbraio 2023 (GU n.59 del 10/3/2023) è stato approvato il Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2023.

Il termine per la presentazione del modello è fissato al 8 luglio 2023.

Le modifiche apportate al modello utilizzato negli anni precedenti si sono rese necessarie per consentire l’adeguamento a nuove disposizioni normative.

Le MODIFICHE apportate nel MUD 2023 sono di seguito elencate:

  • SEZIONE ANAGRAFICA Scheda RIC – riciclaggio

La sezione è stata integrata con l’inserimento dei seguenti codici:

150106 – vetro (01)

150105 e 150106 – plastica (02)

150105 e 150106 – carta e cartone (04)

150106 – metalli (06)

 

2)  COMUNICAZIONE RAEE Scheda RT-RAEE – nella sezione RAEE è stata inserita una casella che il gestore di un impianto di trattamento RAEE deve barrare in caso riceva il rifiuto da un distributore. Il campo origine del rifiuto presenta 3 opzioni: Privati, Distributori e Imprese

3) COMUNICAZIONE IMBALLAGGI – nella Comunicazione Imballaggi, sezione consorzi, le integrazioni riguardano:

– scheda STIP -> tipologie (riquadro plastica) è aggiunta una voce specifica per le bottiglie in pet

– scheda CONS è previsto per il codice 150102 l’indicazione se si tratta di bottiglie in pet

 

4) COMUNICAZIONE RIFIUTI URBANI – sono state inserite una precisazione e alcune integrazioni. Nelle nuove istruzioni viene chiarito che i Comuni devono considerare il dato della raccolta dei rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico all’interno del loro dato di raccolta. Inoltre nella sezione Raccolta Differenziata sono state inserite:

– alla voce 200108, una riga per identificare la provenienza da utenze domestiche.

– una nuova sezione relativa ai rifiuti accidentalmente pescati (norma introdotta dall’articolo 8, comma 7 del decreto legislativo n.197/2021)

Nella scheda CG: sono richieste una serie di nuove informazioni. La scheda infatti è stata aggiornata in base a quanto disposto dalla Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF e dalla Determina ARERA N.2 DRIF/2021.

Viene specificato anche che, nel caso la dichiarazione venga presentata da Consorzi, Comunità Montane, Unione dei comuni, ecc. si dovrà compilare una scheda CG per ogni comune facente parte degli stessi.

I SOGGETTI OBBLIGATI alla presentazione MUD sono:

–  Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, compreso il trasporto in conto proprio di rifiuti pericolosi

Nota bene: l’obbligo di dichiarazione MUD vale anche per chi svolge attività di trasporto metalli ferrosi iscritti all’Albo in categoria 4 bis;

   –  Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;

–  Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti

Nota: l’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico per i rifiuti pericolosi per i Centri di Raccolta (art. 190, comma 9 del D.lgs. 152/2006)

   –  Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, con alcune eccezioni (ai sensi dell’articolo 190 comma 6 come modificato dal D.lgs. 116/2020):

  • le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile;
  • i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02;
  • produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di Ente o Impresa assolvono all’obbligo di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto   o del documento di conferimento rilasciato dal soggetto competente.

   –  Imprese ed enti produttori iniziali con più di 10 dipendenti che producono:

  • rifiuti nell’ambito delle lavorazioni industriali – art. 184 comma 3 lett. c),
  • rifiuti nell’ambito delle lavorazioni artigianali – art. 184 comma 3 lett. d),
  • rifiuti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie – art. 184 comma 3 lett. g (come modificato dal D.Lgs. 116/2020 entrato in vigore il 26 settembre 2020).

Le SANZIONI sono:

CONDOTTA SANZIONE
Omissione o presentazione incompleta o inesatta del MUD (art. 258 d.lgs. 152/2006 e smi) Sanzione amministrativa pecuniaria

da 2000 a 10 mila €

Presentazione del MUD entro i 60 giorni successivi alla scadenza del 8 luglio 2023 (art 258 d.lgs. 152/2006 e smi) Sanzione amministrativa pecuniaria

da 26 a 160 €

Per indicazioni incomplete o inesatte che. Però, consentono di ricostruire le informazioni dovute (art 258 d.lgs. 152/2006 e smi) Sanzione amministrativa pecuniaria

da 260 a 1550 €

Omissione o presentazione incompleta o inesatta del MUD Veicoli Fuori uso (art. 13 d.lgs. 209/2003 e smi) Sanzione amministrativa pecuniaria

da 3000 a 18 mila € + sospensione dell’autorizzazione da 2 a 6 mesi (nel caso di omessa presentazione del MUD)

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