La vita del nostro cliente commercialista, conosciuto nella precedente news del 30/4/2014, trova una favorevole semplificazione nella questione relativa allo smaltimento del suo monitor da ufficio grazie al DM 24 aprile 2014 nr. 126 pubblicato in Gazzetta Ufficiale proprio il 30 aprile e in vigore subito dal 1 maggio 2014.
Infatti il citato Dm definito anche “DM Semplificazioni” trasforma da obbligatorio a facoltativo l’utilizzo del Sistri per buona parte di piccoli produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con meno di 10 dipendenti. A quanto pare il nostro commercialista, in quanto soggetto rientrante nella categoria delle “attivit di servizio” con meno di 10 dipendenti escluso dall’obbligo di utilizzo del sistema SISTRI per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi. Per lui continua ad essere obbligatorio solamente l’utilizzo del formulario e del registro di carico e scarico.
Quali sono gli altri soggetti che rientrano in questa piacevole semplificazione? Quali obblighi normativi in ambito di gestione di rifiuti rimangono per questi soggetti?
Abbiamo cercato di chiarirci un po’ le idee schematizzando (vedi Allegato) le varie categorie di soggetti in questo periodo di “doppio binario” in cui vige l’obbligo normativo di utilizzo del sistema SISTRI MA senza l’applicazione di alcuna sanzione e del sistema cartaceo (formulario, registro, MUD) con applicazione del sistema sanzionatorio.
Emerge una quadro abbastanza chiaro: ancora qualche ulteriore esclusione e semplificazione e poi forse ne siamo tutti fuori…
“Tra un po’ si parler di “sistrino” vedrete, o “mini-Sistri“. E tutto questo per mantenere un evidente utilissimo (a chi?) “minimo deflusso vitale” al sistema, ma lasciando in realt ancora perfettamente attivi Mud, Registri e FIR per la stragrande maggioranza dei produttori di rifiuti, in una confusione normativa senza fine” cos si legge nella Newsletter nr. 18 di TuttAmbiente (https://www.tuttoambiente.it/editoriali/di-stefano-maglia-102/)
Elena Mazzoni
Eco-Recuperi Srl