Il Ministero dell’Ambiente con la nota del 30 giugno 2015 n. 0007692 ha risposto ad un quesito posto da FISE-ASSOAMBIENTE in merito alle attività di raccolta delle cartucce toner esauste tramite l’utilizzo di contenitori tipo ECO BOX svolta ai sensi dell’art. 266, comma 4 D.Lgs. 152/2006, secondo il quale “i rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività”.
Di seguito riportiamo l’interrogazione ministeriale fatta da Fise e la risposta ufficiale del Ministero
È stato chiarito che, ai fini dell’applicazione della norma, è necessaria la presenza di un regolare contratto di manutenzione tra committente e manutentore, in grado di confermare che l’attività svolta sia identificata quale “attività di manutenzione”. Tale contratto dovrà prevedere, da un lato che l’attività di manutenzione sia realizzata esclusivamente da tecnici incaricati dall’impresa di manutenzione che ha sottoscritto il contratto, dall’altro che la gestione dei rifiuti prodotti nell’ambito di tale attività sia a carico del manutentore, non potendo i rifiuti essere stoccati presso il cliente. Di conseguenza il FIR dovrà indicare come produttore del rifiuto l’impresa di manutenzione e, come sede del produttore dei rifiuti, il recapito della stessa. Nel campo “Annotazioni” dovrà, inoltre, essere evidenziato il luogo di svolgimento dell’attività di manutenzione e, quindi, di produzione dei rifiuti.
Questa Nota Ministeriale libera il campo da tutti quegli incauti contratti che propongono il servizio di assistenza e manutenzione ai sensi del sopra citato articolo senza svolgere l’attività di sostituzione del toner esausto e per di più posizionano il proprio contenitore ECO BOX presso gli uffici del cliente realizzando impropriamente un deposito non autorizzato di rifiuti presso terzi.