Il trasporto di rifiuti è un settore vasto e costellato di regole da seguire scrupolosamente, si tratta di un’attività soggetta a specifica normativa per evitare di incorrere in incidenti e disastri ambientali. Le norme che regolano il trasporto di rifiuti sono contenute principalmente nel decreto legislativo 152/2006 e nei documenti da esso previsti, come le autorizzazioni, che forniscono invece prescrizioni specifiche in base all’attività svolta. Negli articoli 256, 258, 259 e 260 del citato decreto, vengono specificate le sanzioni rispettivamente per attività svolte senza autorizzazione (art. 256), per la tenuta di registri e la compilazione dei formulari (art. 258), per il traffico illecito di rifiuti (art. 258) e per le attività organizzate ai fini di tali traffici (art. 260).
Coloro che svolgono attività di trasporto professionale di rifiuti, devono possedere determinate autorizzazioni e devono essere iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (per l’attività di trasporto rifiuti, l’iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori non è sufficiente). Nel recepire il sistema delle autorizzazioni in materia di gestione dei rifiuti previsto dalla direttiva 91/156/CEE, il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (“decreto Ronchi”) aveva individuato nell’Albo Nazionale Gestori Ambientali delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti la competente autorità, prevista dall’Art. 12 della medesima direttiva, presso la quale devono iscriversi “gli stabilimenti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto di rifiuti a titolo professionale, o che provvedono allo smaltimento o al recupero di rifiuti per conto di terzi (commercianti o intermediari)”. L’iscrizione all’Albo è essenziale in quanto la mancata iscrizione rende il trasporto abusivo e pertanto sanzionato come attività di gestione rifiuti non autorizzata (art. 256 del D. Lgs.152/2006).
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali serve a riconoscere i requisiti tecnici, morali e di capacità finanziaria dei soggetti che svolgono le seguenti attività:
- trasporto rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- bonifica siti inquinati e/o contenenti amianto;
- commercio ed intermediazione rifiuti senza detenzione degli stessi.
L’iscrizione all’Albo è articolata in diverse categorie in relazione alla specifica tipologia di attività che viene svolta e in classi dimensionali relative alla popolazione servita, alle tonnellate dei rifiuti che vengono movimentati e all’importo dei lavori di bonifica cantierabili.
Le categorie sono:
Categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani
Categoria 2bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Categoria 3bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65.
Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi.
Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi.
Categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all’articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il successivo trasporto (CATEGORIA NON ANCORA ATTIVA)
Categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi
Categoria 9: bonifica di siti
Categoria 10: bonifica dei beni contenenti amianto
Le classi dimensionali:
Categoria 1: suddivisa in 6 Classi in base alla popolazione complessivamente servita.
Categorie da 4 a 8: quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 200.000 tonnellate.
Categorie 9 e 10: suddivise in 5 Classi in relazione all’importo dei lavori di bonifica cantierabili.
Noi di Eco-Recuperi siamo iscritti alle seguenti categorie:
- Categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani
Sottocategoria raccolta differenziata, rifiuti ingombranti e raccolta multi materiale:
- Frazione organica
- Carta e cartone
- Vetro
- Multimateriale (Vetro/plastica/metalli)
- Ingombranti
- Altro
- Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi, CLASSE F.
- Categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, CLASSE E.
Per l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, sono fissati specifici requisiti a seconda della categoria/classe (es. numero addetti, disponibilità mezzi ecc.), ed è richiesto di indicare i codici EER dei rifiuti che si intende trasportare. La responsabilità di verificare che il trasportatore sia effettivamente autorizzato al trasporto di una specifica tipologia di rifiuto, spetta sia al produttore del rifiuto, che al trasportatore stesso che non può prendere in carico rifiuti che non è autorizzato a trasportare. Durante il trasporto, il rifiuto deve essere accompagnato dal documento identificativo specifico chiamato Formulario Identificativo del Rifiuto (FIR).
Eco-Recuperi svolge un servizio di trasporto rifiuti che comprende il servizio di facchinaggio e trasporto qualificato di rifiuti pericolosi e non pericolosi (tranne esplosivi HP1 e infettivi HP9) anche in ADR, nel rispetto della vigente normativa. Il trasporto viene effettuato ad impianti autorizzati, con mezzi idonei ai vari tipi di rifiuti.
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