Novità RENTRI 2026: nuove esclusioni dall’obbligo di iscrizione

La Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199) ha introdotto importanti modifiche al RENTRI – Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti amministrativi e ridurre il numero dei soggetti obbligati all’iscrizione.

Le nuove disposizioni chiariscono in modo esplicito chi è escluso dall’obbligo di iscrizione al RENTRI, con particolare riferimento ad alcune categorie rientranti nel cosiddetto terzo scaglione.

RENTRI 2026: soggetti esclusi dall’iscrizione

In base al nuovo quadro normativo, non sono tenuti all’iscrizione al RENTRI:

  • Consorzi e sistemi di gestione (Sistemi di gestione dei rifiuti, sia in forma individuale che collettiva)
  • Produttori di rifiuti soggetti a semplificazioni (art. 190 TUA)
    Rientrano tra i soggetti esclusi anche i produttori di rifiuti che beneficiano delle semplificazioni previste dall’art. 190, commi 5 e 6, del Testo Unico Ambientale, tra cui i liberi professionisti non organizzati in forma d’impresa.
    A titolo esemplificativo:
    – piccoli studi medici e odontoiatrici;
    – professionisti sanitari;
    – estetisti, tatuatori e attività assimilabili;
    – piccoli studi professionali che non operano come impresa.
  • Imprenditori agricoli
    Sono esclusi anche gli imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile.

Per i soggetti sopra indicati non solo viene meno l’obbligo di iscrizione al RENTRI, ma non è richiesto nemmeno l’utilizzo del FIR digitale.

Restano comunque valide le modalità alternative di tracciabilità dei rifiuti già previste dalla normativa ambientale vigente.

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RENTRI: obblighi confermati per le imprese

Per le attività organizzate in forma di impresa, invece, restano confermate tutte le scadenze previste dal calendario RENTRI.

Terzo scaglione

Gli enti o le imprese produttori iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi con un massimo di 10 dipendenti devono iscriversi al RENTRI dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026.

FIR digitale

A partire dal 13 febbraio 2026 diventa obbligatorio l’utilizzo del Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) in formato digitale per tutti i soggetti iscritti al RENTRI.

Registro di carico e scarico digitale

Per chi effettua l’iscrizione in questa finestra temporale, l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico digitale decorre dalla data di iscrizione al RENTRI.

Conclusioni

Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 rappresentano un passo concreto verso la semplificazione degli obblighi RENTRI, soprattutto per professionisti e micro-attività non strutturate come imprese.

Per le aziende, invece, resta fondamentale rispettare le scadenze e adeguarsi per tempo agli strumenti digitali, al fine di evitare sanzioni e criticità operative.

Per ulteriori chiarimenti o supporto operativo sul RENTRI e sulla gestione dei rifiuti, il team di Ecorecuperi è a vostra completa disposizione.

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